Art. 34.
(Decreti legislativi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi ai sensi dell'articolo 8.
      2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie interessate.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, con apposita relazione cui è allegato il parere dei Consigli nazionali, alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è comunque emanato, decorso il termine previsto dal comma 1 e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
      4. Qualora il termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
      5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi

 

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e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal presente articolo.